European Accessibility Act: cosa cambia davvero per siti web ed e-commerce

5 min. lettura

L'European Accessibility Act, recepito in Italia con il D.Lgs. 82/2022, rende l'accessibilità un requisito di legge per e-commerce e molti servizi digitali dal 28 giugno 2025. Ci sono tre regimi transitori e un'esenzione per le microimprese di servizi che quasi nessuno racconta. La lettura tecnica di chi sviluppa software: date reali, ambito, requisiti concreti e cosa chiedere al proprio fornitore, con gli articoli del decreto citati uno per uno.

L'accessibilità è diventata un requisito di legge

European Accessibility Act e D.Lgs. 82/2022: cosa cambia per siti web, e-commerce e software letto da chi il software lo costruisce, articolo per articolo.

Questa è una lettura tecnica, non una consulenza legale: ogni data, soglia e obbligo citato in questo articolo rimanda al punto esatto del decreto da cui proviene.

In sintesi: chi riguarda e da quando

L'European Accessibility Act è la normativa europea che rende l'accessibilità di siti web, e-commerce e servizi digitali un requisito di legge. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 82/2022, che produce effetti dal 28 giugno 2025 (art. 25). Non esiste però un'unica scadenza uguale per tutti: il decreto prevede tre regimi transitori diversi, un'esenzione esplicita per le microimprese di servizi e una valutazione di «onere sproporzionato» per i casi limite.

  • Dal 28 giugno 2025 i requisiti si applicano a prodotti e servizi nuovi (art. 25), con tre regimi transitori distinti per ciò che era già sul mercato.
  • L'e-commerce è incluso senza soglie di fatturato (art. 1, c. 3, lett. f): la dimensione non tiene fuori un negozio online.
  • Le microimprese che forniscono servizi sono esentate: meno di 10 persone e fatturato o bilancio fino a 2 milioni di euro (art. 3, c. 3).
  • Le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro per violazione dei requisiti (art. 24): il «5% del fatturato» che circola online appartiene a un altro binario normativo e non riguarda le PMI.

Da quando si applica davvero?

«Dal 2025 tutto deve essere accessibile» è la sintesi che si legge più spesso, ed è imprecisa. L'art. 25 del D.Lgs. 82/2022 fissa una data di partenza e tre regimi transitori distinti, pensati per non buttare via ciò che era già legittimamente sul mercato. Confonderli porta a due errori opposti: rifare tutto subito senza che serva, o non fare nulla convinti di avere tempo.

01

28 giugno 2025

Prodotti e servizi nuovi

Da questa data i requisiti di accessibilità si applicano ai prodotti immessi sul mercato e ai servizi forniti (art. 25).

02

28 giugno 2030

Prodotti già in uso

I prodotti già utilizzati legittimamente possono continuare a essere impiegati fino a questa data (art. 25).

03

Massimo 5 anni

Contratti di servizi in corso

I contratti di servizi stipulati prima proseguono fino alla loro scadenza naturale, comunque non oltre cinque anni (art. 25).

04

Fino a 20 anni

Terminali self-service

I terminali self-service già in servizio possono restare in uso fino alla fine della loro vita economica, al massimo vent'anni (art. 25).

01

28 giugno 2025

Prodotti e servizi nuovi

Da questa data i requisiti di accessibilità si applicano ai prodotti immessi sul mercato e ai servizi forniti (art. 25).

02

28 giugno 2030

Prodotti già in uso

I prodotti già utilizzati legittimamente possono continuare a essere impiegati fino a questa data (art. 25).

03

Massimo 5 anni

Contratti di servizi in corso

I contratti di servizi stipulati prima proseguono fino alla loro scadenza naturale, comunque non oltre cinque anni (art. 25).

04

Fino a 20 anni

Terminali self-service

I terminali self-service già in servizio possono restare in uso fino alla fine della loro vita economica, al massimo vent'anni (art. 25).

Il tuo sito rientra nell'ambito?

L'art. 1 del decreto elenca i servizi inclusi. Il punto che sorprende di più chi gestisce un negozio online: per l'e-commerce non esiste alcuna soglia di fatturato. L'inclusione dipende da cosa fai, non da quanto fatturi. L'unica via d'uscita dimensionale è l'esenzione per le microimprese di servizi, che vediamo nella sezione successiva.

  • E-commerce

    Incluso senza soglie di fatturato (art. 1, c. 3, lett. f): vale per qualsiasi negozio online rivolto ai consumatori, non solo per i grandi marketplace.

  • Servizi bancari consumer

    I servizi bancari rivolti ai consumatori rientrano nell'ambito del decreto (art. 1).

  • E-book e software di lettura

    Gli e-book e i software dedicati alla loro lettura sono inclusi (art. 1).

  • Comunicazioni elettroniche

    I servizi di comunicazione elettronica rientrano nell'ambito del decreto (art. 1).

  • Trasporto passeggeri

    Siti web, app e biglietterie elettroniche dei servizi di trasporto passeggeri sono inclusi (art. 1).

  • Cosa resta fuori

    Media e file pubblicati prima del 28 giugno 2025, contenuti di terzi non controllati dall'operatore e archivi non più aggiornati (art. 1, c. 5).

Chi è esente: microimprese e onere sproporzionato

Il decreto prevede due valvole di sicurezza, che vengono spesso confuse tra loro.

Microimprese che forniscono servizi. Chi ha meno di 10 persone e un fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro è esentato dai requisiti (art. 3, c. 3, con la definizione all'art. 2, lett. bb). Attenzione però alla parola «servizi»: la stessa esenzione non copre le microimprese che trattano prodotti — per loro i requisiti restano, con un alleggerimento solo sull'obbligo di documentare la valutazione (art. 13, c. 4).

Onere sproporzionato. Quando adeguarsi comporterebbe un onere eccessivo, l'art. 13 permette di limitare l'applicazione dei requisiti — ma non è un'uscita gratuita: la valutazione va fatta con i criteri dell'Allegato V, documentata e conservata per cinque anni, e rinnovata almeno ogni cinque. E chi riceve finanziamenti, pubblici o privati, destinati a migliorare l'accessibilità non può invocarla (art. 13, c. 6). È una posizione da difendere con documenti, non una casella da spuntare.

Cosa deve fare concretamente un e-commerce?

L'Allegato I chiede che siti e app siano resi accessibili in modo «percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido». Per l'e-commerce aggiunge richieste specifiche (sez. III e IV, lett. f) anche riguardo al checkout, non solo la vetrina. Si deve fornire le informazioni sull'accessibilità dei prodotti venduti, quando disponibili, e garantire che le funzioni di identificazione, sicurezza e pagamento siano a loro volta accessibili. Ecco come leggiamo i quattro principi da sviluppatori, nelle decisioni che si prendono ogni giorno su un negozio online:

  • Percepibile

    L'informazione non può dipendere da un solo canale sensoriale: testi alternativi sulle immagini dei prodotti, contrasti leggibili, contenuti che restano fruibili anche ingranditi.

  • Utilizzabile

    Tutto ciò che si fa col mouse deve poter essere fatto da tastiera o con tecnologie assistive: menu, filtri, carrello e ogni campo del checkout.

  • Comprensibile

    Etichette chiare sui campi, messaggi di errore che dicono cosa correggere, flussi di acquisto prevedibili e senza sorprese.

  • Solido

    Markup corretto e compatibile con le tecnologie assistive: è la parte che non si vede a occhio, ma decide se uno screen reader funziona davvero.

Il decreto non cita mai le WCAG. È un dettaglio che cambia il modo di ragionare: il collegamento con le norme tecniche passa dalla presunzione di conformità (art. 14) e dalle norme armonizzate (art. 23). In pratica, seguire gli standard tecnici armonizzati è la via più solida per dimostrare la conformità ai requisiti, ma l'obbligo di legge è sui requisiti dell'Allegato I, non su una sigla.

Le sanzioni, senza allarmismo

L'art. 24 del D.Lgs. 82/2022 prevede sanzioni da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti di accessibilità, e da 2.500 a 30.000 euro per inottemperanza ai provvedimenti o mancata collaborazione con le autorità.

Il «fino al 5% del fatturato» che si legge in molti articoli è un'altra cosa: appartiene alla legge Stanca (L. 4/2004) e riguarda soltanto i soggetti privati con un fatturato medio triennale superiore a 500 milioni di euro. Accostare quel numero a una PMI è disinformazione, e in questo settore la disinformazione sulle sanzioni è diventata una leva di vendita.

La nostra posizione è semplice: decidere per paura di una multa è il modo peggiore di affrontare il tema. Dal 28 giugno 2025 l'accessibilità è un requisito del mercato in cui operi, come lo sono la sicurezza dei pagamenti o la protezione dei dati. Conviene trattarla come una caratteristica del prodotto, non come un adempimento da rimandare.

Quattro domande da fare a chi costruisce il tuo sito

01

Come gestite l'accessibilità dei componenti dell'interfaccia?

La risposta rivela il metodo

Una risposta seria parla di markup semantico, navigazione da tastiera e test con tecnologie assistive. Una risposta vaga («usiamo un tema accessibile») rimanda il problema a qualcun altro.

02

Il checkout resta accessibile dopo le personalizzazioni?

Il punto dove i negozi online falliscono

L'Allegato I chiede espressamente che identificazione, sicurezza e pagamento siano accessibili. Ogni personalizzazione del flusso di acquisto può rompere ciò che il tema di partenza faceva bene.

03

Come documentate le scelte fatte?

La carta vale quanto il codice

Se un domani servisse invocare l'onere sproporzionato, l'art. 13 richiede una valutazione documentata e conservata cinque anni. Senza documentazione, quella strada non esiste.

04

Chi mantiene l'accessibilità nel tempo?

Non è un collaudo, è una proprietà

Un sito accessibile al collaudo può smettere di esserlo al primo redesign, al primo plugin aggiunto, al primo banner promozionale. Serve un presidio continuo, non una verifica una tantum.

Una precisazione onesta: nessun fornitore può «renderti conforme». La conformità resta una responsabilità di chi offre il prodotto o il servizio; un fornitore serio vi contribuisce con il modo in cui il sito è costruito e mantenuto. È lo stesso criterio con cui affrontiamo i progetti di sviluppo software su misura, e la direzione europea è coerente su tutta la linea: come abbiamo raccontato a proposito della responsabilità da prodotto della Direttiva (UE) 2024/2853, il software è sempre più trattato come un prodotto, con requisiti che accompagnano tutto il suo ciclo di vita.

Domande frequenti sull'European Accessibility Act

È la normativa europea sull'accessibilità di prodotti e servizi digitali, recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022. Rende l'accessibilità un requisito di legge, non più una buona pratica volontaria. E-commerce, servizi bancari consumer, e-book, comunicazioni elettroniche e trasporto passeggeri (art. 1), devono conformarsi entro il 28 giugno 2025 (art. 25).

I requisiti si applicano dal 28 giugno 2025 per i servizi forniti da quella data (art. 25). Per ciò che era già sul mercato esistono tre regimi transitori: i prodotti già in uso legittimo hanno tempo fino al 28 giugno 2030, i contratti di servizi in corso proseguono fino a scadenza (massimo cinque anni) e i terminali self-service fino a fine vita economica (massimo vent'anni).

Solo le microimprese che forniscono servizi: meno di 10 persone e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro (art. 3, c. 3). Le microimprese che trattano prodotti invece non sono esentate dai requisiti, ma solo dall'obbligo di documentare la valutazione (art. 13, c. 4). Sopra queste soglie non esistono esenzioni dimensionali: un e-commerce rientra a prescindere dal fatturato.

No: il decreto non cita mai le WCAG. L'obbligo riguarda i requisiti dell'Allegato I (siti e app «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi»). Il collegamento con gli standard tecnici passa dalla presunzione di conformità (art. 14) e dalle norme armonizzate (art. 23): seguire gli standard armonizzati è la via più solida per dimostrare la conformità, ma non è la lettera della legge.

L'art. 24 del D.Lgs. 82/2022 prevede da 5.000 a 40.000 euro per violazione dei requisiti e da 2.500 a 30.000 euro per inottemperanza o mancata collaborazione. Il «fino al 5% del fatturato» citato da molti articoli appartiene alla legge Stanca (L. 4/2004) e vale solo per i privati con fatturato medio triennale sopra i 500 milioni di euro.

Stai adeguando il tuo sito o il tuo e-commerce?

La conformità è una responsabilità di chi vende, ma il modo in cui un sito è costruito può renderla gestibile o impossibile. Se vuoi capire cosa comporta tecnicamente sul tuo progetto, parliamone.

Fonti e nota di metodo

Fonte primaria: D.Lgs. 82/2022 (Gazzetta Ufficiale, testo in vigore dal 16 luglio 2022), recepimento italiano dell'European Accessibility Act. Verifica dei riferimenti effettuata sul testo pubblicato il 3 agosto 2026. Articoli citati: 1, 2, 3, 13, 14, 23, 24, 25; Allegati I e V. Per il binario sanzionatorio parallelo: L. 4/2004 (legge Stanca).

Questo articolo è la lettura tecnica di chi sviluppa software, non una consulenza legale: per l'applicazione al tuo caso specifico serve il parere di un professionista. Il quadro normativo è in evoluzione e le informazioni sono accurate alla data di pubblicazione.

Contenuto realizzato con il supporto dell'intelligenza artificiale.